La neurodiversità nelle carceri europee: quando il sistema non riconosce la differenza

Il concetto di neurodiversità designa la naturale variazione neurologica della specie umana: autismo, ADHD, dislessia, disprassia, sindrome di Tourette, lesioni cerebrali acquisite e disabilità intellettive non sono patologie da correggere, ma configurazioni cognitive che producono esperienze del mondo profondamente diverse da quelle considerate "tipiche". Il termine fu coniato alla fine degli anni Novanta nell'ambito del movimento di autodifesa autistico e teorizzato dalla sociologa Judy Singer, che propose di riconoscere le differenze neurologiche come una nuova categoria di identità minoritaria meritevole di tutela politica e civile (Singer, 1999). Riconoscere questa variazione — e garantire che essa non si traduca in esclusione — è una questione di pluralismo prima ancora che di salute. È su questo presupposto che Louise Finer, già responsabile del Meccanismo Nazionale di Prevenzione del Regno Unito (2013-2020), ha pubblicato nel luglio 2024 un contributo per Penal Reform International (PRI), ONG internazionale attiva nella promozione di sistemi penali rispettosi dei diritti umani. Il documento, dal titolo Understanding and supporting the needs of neurodivergent people in prisons is a human rights issue, pone con urgenza una domanda rimasta a lungo senza risposta: perché le persone neurodivergenti sono fortemente sovrarappresentate nelle carceri, e perché i sistemi penitenziari continuano a ignorare questa differenza?
I dati disponibili delineano un quadro inequivocabile, pur restando oggetto di un dibattito scientifico aperto. In Inghilterra e Galles le stime più accreditate suggeriscono che fino alla metà della popolazione carceraria presenti una qualche forma di neurodivergenza, una percentuale tre volte superiore a quella della popolazione generale. Per il solo ADHD, le stime di prevalenza nella popolazione detenuta adulta variano nella letteratura tra l'8% e il 25% a seconda dei criteri diagnostici e dei campioni utilizzati — comunque da cinque a dieci volte superiori alla prevalenza nella popolazione generale (Baggio 2018, Fazel 2024, Baggio 2024). Che anche la misura del problema sia così controversa è di per sé significativo: testimonia quanto questa popolazione resti invisibile agli strumenti di rilevazione ordinari. In Francia, la strategia nazionale per i disturbi del neurosviluppo 2023-2027 cita esplicitamente che il 20% dei detenuti soffrirebbe di ADHD. In Italia, il tema è ancora largamente inesplorato sul piano istituzionale: l'unico studio pilota disponibile, condotto da Strada, Tesoro e Vegni presso il carcere milanese di Bollate e pubblicato nel 2021 sulla Rassegna Italiana di Criminologia, ha rilevato una prevalenza dell'ADHD del 23,7% su un campione di 59 detenuti, con alta comorbilità con abuso di sostanze e sintomi depressivi. Le autrici sottolineano che si tratta del primo studio italiano sul tema e che l'assenza di diagnosi e trattamento produce un effetto negativo cumulativo sul funzionamento del detenuto, aumentando il rischio di recidiva.
La sovrarappresentazione non è casuale: è il prodotto di una catena di vulnerabilità strutturali. La mancata diagnosi in età evolutiva — ancora oggi frequentissima, in particolare nelle donne e negli adulti — lascia molte persone senza strumenti per comprendere il proprio funzionamento. L'esclusione scolastica precoce, la difficoltà a mantenere un'occupazione stabile, la vulnerabilità allo sfruttamento criminale e la tendenza del sistema a criminalizzare comportamenti di distress che originano da bisogni non soddisfatti si sommano in un percorso che conduce le persone neurodivergenti verso il sistema penale con frequenza sproporzionata.
Il documento di Penal Reform International identifica i principali punti di attrito tra neurodivergenza e struttura penitenziaria: l'ambiente sensoriale carcerario — rumori costanti, imprevedibilità dei regimi, coabitazione forzata — può risultare intollerabile per le persone autistiche; la limitazione del movimento è particolarmente penalizzante per chi convive con l'ADHD; le differenze comunicative neurodivergenti vengono spesso fraintese, generando conflitti e dinamiche di bullismo; le tecniche di de-escalation standard possono rivelarsi controproducenti. Paradossalmente, le unità di isolamento vengono talvolta utilizzate come rifugio da parte di detenuti autistici che cercano di sottrarsi alla stimolazione sensoriale eccessiva, trasformando una misura disciplinare in una strategia di sopravvivenza.
Sul piano istituzionale, il processo di riflessione è stato avviato nel 2021 dalla Criminal Justice Joint Inspection inglese, che nel report Neurodiversity in the Criminal Justice System aveva denunciato l'assenza di screening sistematici, la carenza di formazione del personale e l'inesistenza di strategie nazionali coordinate. Il follow-up pubblicato nel luglio 2025 da HM Inspectorate of Prisons segnala progressi parziali — tra cui l'introduzione di Neurodiversity Support Managers in oltre cento istituti penitenziari pubblici — pur rilevando che la qualità del supporto varia enormemente da istituto a istituto e che le persone neurodivergenti rimangono largamente assenti dai processi di progettazione dei servizi che le riguardano. Nel resto d'Europa questo livello di riflessione istituzionale non esiste ancora: nessun paese dell'Europa continentale ha prodotto una review sistematica equivalente con raccomandazioni policy.
Sul piano del diritto europeo, la questione resta aperta. Non esistono pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo specificamente dedicate alla neurodiversità in contesto detentivo. La giurisprudenza sull'art. 3 CEDU in materia di salute mentale offre tuttavia un quadro di riferimento potenzialmente estensibile: nel caso Murray c. Paesi Bassi (Grande Camera, 2016), relativo a un detenuto condannato all'ergastolo privo di qualsiasi programma terapeutico adeguato, la Corte ha affermato che la detenzione senza misure di supporto individualizzato può integrare un trattamento inumano e degradante; nel caso Rooman c. Belgio (Grande Camera, 2019), che riguardava un internato con disturbi psichiatrici rimasto per anni privo di cure in una lingua a lui comprensibile, la Corte ha precisato che lo Stato ha un obbligo positivo di garantire condizioni compatibili con la dignità e i bisogni specifici della persona detenuta. Se però si considera che la Corte fatica già ad affermare questo principio per i detenuti con patologie psichiatriche conclamate e formalmente riconosciute, estenderlo alle persone neurodivergenti — la cui condizione è spesso non diagnosticata e priva di qualsiasi riconoscimento esplicito negli strumenti internazionali — appare un orizzonte ancora lontano.
La questione posta da Penal Reform International è in ultima analisi una questione di pluralismo: il sistema penitenziario è costruito sulla norma implicita del soggetto neurologicamente tipico, e chi se ne discosta non viene escluso in modo esplicito, ma ignorato, frainteso e sanzionato per comportamenti che sono espressione della sua diversità. Se gli Stati europei faticano già a garantire cure adeguate ai detenuti con patologie psichiatriche conclamate — come testimonia l'abbondante giurisprudenza della Corte di Strasburgo — per le persone neurodivergenti, spesso invisibili anche a se stesse prima ancora che al sistema, il percorso è ancora più lungo. Nessuno strumento internazionale vincolante le nomina esplicitamente. Il documento di Penal Reform International è un invito a colmare questa lacuna. Per ora, resta un invito.
(Focus a cura di Oriana Binik)
Fonti principali:
L. Finer, Understanding and supporting the needs of neurodivergent people in prisons is a human rights issue, Penal Reform International, luglio 2024. Vai al documento
Criminal Justice Joint Inspection, Neurodiversity in the Criminal Justice System: A review of evidence, luglio 2021. Vai al documento
HM Inspectorate of Prisons, Four years on: Neurodiversity in prisons, luglio 2025. Vai al documento
Gouvernement français, Stratégie nationale pour les troubles du neurodéveloppement 2023-2027, Paris, 2023.
Bibliografia essenziale:
S. Baggio et al., Prevalence of Attention Deficit Hyperactivity Disorder in Detention Settings: A Systematic Review and Meta-Analysis, in Frontiers in Psychiatry, 9/2018, 331
S. Baggio et al., Meta-analysis of the prevalence of ADHD in prison: A comment on Fazel and Favril (2024) and reanalysis of the data, in Criminal Behaviour and Mental Health, 34(4)/2024, 385-390
S. Fazel, L. Favril, Prevalence of attention-deficit hyperactivity disorder in adult prisoners: An updated meta-analysis, in Criminal Behaviour and Mental Health, 34(3)/2024, 175-184
J. Singer, 'Why Can't You Be Normal for Once in Your Life?' From a 'Problem With No Name' to the Emergence of a New Category of Difference, in M. Corker, S. French (a cura di), Disability Discourse, Open University Press, Buckingham 1999, 59-67
I. Strada, V. Tesoro, E.A.M. Vegni, Studio pilota sulla prevalenza del disturbo da deficit d'attenzione e iperattività (ADHD) nella popolazione detenuta italiana, in Rassegna Italiana di Criminologia, 15(2)/2021, 102-111
Giurisprudenza citata:
CEDU, Rooman c. Belgio [GC], n. 18052/11, 31 gennaio 2019
CEDU, Murray c. Paesi Bassi [GC], n. 10511/10, 26 aprile 2016
