La protezione dei migranti climatici in Italia dopo il decreto Cutro: aggiornamenti e spunti comparati

Le migrazioni agiscono come un potente catalizzatore di pluralismo, poiché immettono nei tessuti sociali nuove istanze identitarie, giuridiche e culturali che obbligano gli ordinamenti a ridefinire i confini dell’appartenenza. In particolare, la mobilità umana, transfrontaliera e interna, originata dai processi di degradazione ambientale e dalle alterazioni climatiche, si configura come un’emergenza sistemica del XXI secolo, evidenziando l’anacronismo delle fattispecie giuridiche consolidate e l’insufficienza dei regimi di protezione internazionale di matrice novecentesca. Già un precedente focus di questo osservatorio erano state fornite alcune coordinate utili per comprendere l’emergente considerazione del cambiamento climatico in Italia quale causa giuridicamente rilevante per migrazioni forzate meritevoli di protezione (La protezione dei migranti climatici in Italia). Alla luce dei più recenti interventi normativi, però, si ritiene utile aggiornare il quadro domestico e fornire alcuni ulteriori spunti di riflessione.
Il 2023 ha segnato un punto di rottura fondamentale, segnando un ritorno alla configurazione restrittiva già sperimentata nel 2018. Il quadro normativo italiano in materia di protezione dei migranti climatici ha, infatti, recentemente attraversato una parabola involutiva, culminata con il d.l. 10 marzo 2023, n. 20 convertito con modificazioni dalla legge 5 maggio 2023, n. 50 (c.d. “decreto Cutro”). Quest’ultima ha drasticamente compresso la portata dell’istituto della protezione speciale, in ragione della preclusione alla conversione del titolo in un permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Tale depauperamento della tutela complementare – storicamente funzionale alla salvaguardia di soggetti provenienti da contesti di crisi ecosistemica, con particolare riferimento alla compagine migratoria bangladese – determina un vulnus di protezione che le residue fattispecie tipizzate dal d.lgs. 286 del 1998 (il “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”, o TUI) non appaiono idonee a ricomporre secondo criteri di effettività. Attualmente, ad esempio, il riconoscimento del permesso di soggiorno per calamità disciplinato dall’art. 20-bis del TUI è vincolato a una fattispecie di natura strettamente oggettiva e temporanea: il Paese verso il quale lo straniero dovrebbe fare ritorno deve versare in una situazione di calamità “contingente ed eccezionale”. Tale formulazione restringe l’ambito applicativo ai soli eventi disastrosi violenti e immediati, che precludano il rientro in condizioni di sicurezza, escludendo di fatto i processi di degrado ambientale lento o cronico. Sotto il profilo del regime giuridico, inoltre, la norma svuota lo strumento di efficacia sul lungo periodo attraverso il divieto di conversione in motivi di lavoro e la limitazione del rinnovo a un’unica proroga semestrale, sancendo la natura esclusivamente transitoria e non stabilizzabile del titolo di soggiorno, pur a fronte di una crisi ambientale che potrebbe assumere caratteri di irreversibilità.
D’altra parte, proprio l’assenza di una normativa che includa una formulazione plurale di migrante climatico (che secondo gran parte della letteratura rappresenta una species del genus migrante ambientale), come l’individuo costretto a lasciare il proprio Stato anche a causa di fattori climatici a lenta insorgenza, come la siccità e la desertificazione, è comune a molti Stati dell’Unione europea. La lacuna normativa, che persiste, altresì, nell’ambito del nuovo Patto europeo su Migrazione e Asilo, ha portato a sviluppare un giurisprudenza innovativa: in particolare, in Italia, Francia e Germania. Secondo Anna Brambilla, in Italia, la giurisprudenza più recente sembra orientata a una rilettura della Convenzione di Ginevra che valorizza il nesso tra degradazione climatica e vulnerabilità sociale. Il cambiamento si basa sull’interpretazione ampia del diritto alla vita e sul potenziamento degli «obblighi positivi di tutela incombenti sugli Stati». Questo approccio ermeneutico sembra accomunare molti tribunali nazionali (sulla trasformazione nel modo di comprendere i doveri statali dinanzi al cambiamento climatico v. La protezione dei diritti umani di fronte all’emergenza climatica). In alcuni rilevanti case law, i giudici nazionali attribuiscono rilevanza giuridica al contesto ambientale degradato – legandolo a vario titolo, ad esempio, al diritto alla salute o al principio di dignità umana – per colmare il silenzio del legislatore. In altre parole, è necessaria una visione plurale delle migrazioni climatiche sia in relazione ai fattori che le causano, ma anche in relazione ai soggetti che ne sono vittime. Molti limiti, tuttavia, derivano dalla natura giurisprudenziale del riconoscimento, primo fra tutti l’efficacia inter partes, non permettendo ancora l’elaborazione di una soluzione di sistema.
(Focus a cura di Laura Restuccia)
Bibliografia essenziale:
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A. Stevanato, Il paradosso della contemporaneità. La protezione giuridica del migrante ambientale nei più recenti sviluppi normativi, in ADim BLOG, aprile 2024
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Giurisprudenza correlata:
Tribunale di Firenze, decreto del 3 maggio 2023
CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, nn. 20BX02193 e 20BX02195 del 18 dicembre 2020
VGH Baden-Wuerttemberg, n°A11S2042/20 del 17 dicembre 2020
