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Pindo Mulla c. Spagna, N. 15541/20, Corte EDU (Grande Camera), 17 Settembre 2024  

Data
17/09/2024
Tipologia Sentenza
Numerazione 15541/20

Abstract

La scelta del testimone di Geova di non avvalersi di trasfusioni ematiche, anche salvavita, rientra nella sfera di autonomia personale del singolo, che esercita liberamente la propria libertà di pensiero, coscienza e religione.

Riferimenti normativi

Art. 8 CEDU

Art. 9 CEDU

Massima

1. I diritti alla vita privata e alla libertà di pensiero, coscienza e religione sono strettamente connessi tra loro e fondano la capacità di autodeterminazione sanitaria della ricorrente nel caso concreto. Il diritto di autodeterminazione terapeutica si contrappone all’imposizione del trattamento sanitario senza consenso, anche in situazioni di emergenza, poiché le credenze religiose afferiscono alla sfera individualissima del singolo e devono essere riconosciute dalle articolazioni dello Stato senza che questo vi si possa ingerire.

 

2. L’iter procedurale seguito dalle autorità nazionali per l’erogazione o meno di un trattamento sanitario deve necessariamente tenere conto dell’autonomia decisionale del paziente, a prescindere dal fatto che il trattamento stesso rappresenti un intervento salvavita o meno. Il paziente è infatti libero di scegliere, in accordo con le proprie credenze e la propria appartenenza religiosa, se accettare o meno le procedure proposte dai sanitari. Qualunque trattamento erogato senza il rispetto della sfera individuale dell’individuo costituisce una violazione dell’art. 8 CEDU e, in questo caso, trattandosi di credenze religiose, dell’art. 9 CEDU.

 

3. La ricorrente, residente in Spagna, risiede in Spagna ed è testimone di Geova. La sua appartenenza religiosa comporta il suo rifiuto di sottoporsi a trasfusioni di sangue, debitamente registrato in un testamento biologico e in una procura duratura accessibili tramite il sistema elettronico sanitario. Affetta da una grave anemia, la ricorrente viene sottoposta – previa autorizzazione del giudice competente – a una trasfusione, senza che gliene sia data preventiva comunicazione. La ricorrente dunque presenta ricorso alla Corte europea dei diritti dell’uomo per violazione degli artt. 8 e 9 CEDU.