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Corte di Cassazione italiana, Sez. III Penale, N. 37929/2024, 16 ottobre 2024

Abstract

I "reati culturalmente orientati" nell’ordinamento penale italiano. Violenza di genere e maltrattamenti familiari.

Riferimenti normativi

Art. 572 c.p.
 

Art. 609-bis c.p.

Massima

1. I reati addebitati sono reati per i quali non è prevista punibilità a condizione che ricorra, sotto il profilo soggettivo, il dolo specifico essendo, invece entrambi puniti sulla base del semplice dolo generico; ciò indica che non vi è alcuna necessità, ai fini della rilevanza penale delle condotte, che il soggetto che le abbia realizzate intendesse perseguire uno scopo ulteriore rispetto a quello direttamente previsto quale elemento oggettivo del reato.
 

2. Né, si osserva, può darsi rilievo a quello che la difesa del ricorrente definisce il “bagaglio” costituito dalla sua “cultura di origine” che l’individuo che arrivi nella nostra Nazione reca con sé. Un tale dato “socio-culturale” è suscettibile di essere valorizzato solo in presenza di una condotta che non sia platealmente invasiva della sfera della intimità sessuale o della stessa integrità, morale o fisica, del soggetto, a volte in nome di pretese subculture etniche esse stesse espressive di forme di atavismo culturale.
 

3. La Corte di cassazione è investita del ricorso presentato avverso la sentenza del giudice dell’appello che aveva confermato la condanna della parte ricorrente alla pena di anni sette di reclusione, oltre accessori, in ordine ai reati di violenza sessuale continuata e maltrattamenti in famiglia commessi in danno della moglie.