Costituiscono una violazione dell’art. 8 CEDU la mancata previsione nella disciplina domestica di precise condizioni per autorizzare lo svolgimento di controlli fiscali nei locali commerciali o professionali e l’assenza di rimedi effettivi ex ante o ex post contro l’illegittimità degli atti istruttori
Riferimenti normativi
Art. 8 CEDU
Art. 46 CEDU
Massima
1. Costituiscono una violazione dell’art. 8 CEDU la mancata previsione nella disciplina domestica di precise condizioni per autorizzare lo svolgimento di accessi, verifiche e ispezioni fiscali nei locali commerciali o professionali e l’assenza di rimedi ex ante o ex post contro l’illegittimità degli atti istruttori, non essendo sufficiente a tal fine la possibilità di ricorso al giudice tributario differita al momento dell’eventuale notifica dell’atto impositivo.
2. Poiché la violazione dell’articolo 8 CEDU, nel caso di specie, sembra avere un carattere sistemico, per aiutare lo Stato convenuto ad adempiere ai propri obblighi ai sensi dell’articolo 46, è opportuno che il legislatore italiano individui criteri puntuali per l’autorizzazione degli accessi nei locali adibiti ad attività imprenditoriali e professionali, assicurando la possibilità di un ricorso effettivo contro atti istruttori illegittimi.
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