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Italgomme Pneumatici s.r.l. e altri c. Italia, n. 36617/18 e altri 12, Corte EDU (prima sez.), 6 febbraio 2025

Data
06/02/2025
Tipologia Sentenza
Numerazione 36617/18 et al.

Abstract

Costituiscono una violazione dell’art. 8 CEDU la mancata previsione nella disciplina domestica di precise condizioni per autorizzare lo svolgimento di controlli fiscali nei locali commerciali o professionali e l’assenza di rimedi effettivi ex ante o ex post contro l’illegittimità degli atti istruttori

Riferimenti normativi

Art. 8 CEDU

Art. 46 CEDU

Massima

1. Costituiscono una violazione dell’art. 8 CEDU la mancata previsione nella disciplina domestica di precise condizioni per autorizzare lo svolgimento di accessi, verifiche e ispezioni fiscali nei locali commerciali o professionali e l’assenza di rimedi ex ante o ex post contro l’illegittimità degli atti istruttori, non essendo sufficiente a tal fine la possibilità di ricorso al giudice tributario differita al momento dell’eventuale notifica dell’atto impositivo.
 

2. Poiché la violazione dell’articolo 8 CEDU, nel caso di specie, sembra avere un carattere sistemico, per aiutare lo Stato convenuto ad adempiere ai propri obblighi ai sensi dell’articolo 46, è opportuno che il legislatore italiano individui criteri puntuali per l’autorizzazione degli accessi nei locali adibiti ad attività imprenditoriali e professionali, assicurando la possibilità di un ricorso effettivo contro atti istruttori illegittimi.