Non integra una violazione dell’art. 6 della CEDU la condanna di una persona appartenente a un’organizzazione terroristica, conseguita a un sicuro accertamento probatorio e debitamente motivata e argomentata.
Riferimenti normativi
Art. 6 par. 1 CEDU
Massima
1. L’appartenenza a un’organizzazione armata considerata di stampo estremista può essere sanzionata penalmente, laddove la decisione del giudice nazionale sia accompagnata da adeguata motivazione. Quest’ultima può ritenersi tale nei casi in cui esponga puntualmente e dettagliatamente le ragioni sulla base delle quali i giudici hanno ritenuto l’individuo colpevole, tenendo conto dell’apparato probatorio che si è formato nel corso del processo e delle argomentazioni difensive presentate dall’imputato.
2. Nell’ambito di procedimenti penali per reati che riguardano attività terroristiche, la motivazione che accompagna il provvedimento di condanna è considerata sufficiente anche laddove non venga riportato singolarmente ogni argomento difensivo; è sufficiente che essa fornisca gli elementi decisivi del caso e le ragioni sottese alla valutazione di credibilità dei vari fattori di prova. Il principio della motivazione sancito dall’art. 6 par. 1 CEDU richiede infatti, quale standard minimo di protezione, la garanzia che le decisioni assunte siano comprensibili e non arbitrarie, intendendo così la ragionevolezza e la trasparenza della logica decisoria i perni dell’equo processo.
3. Nell’ambito della propria attività interpretativa, la Corte EDU non può sostituirsi ai giudici di merito delle corti interne, potendo esclusivamente verificare se queste ultime abbiano esercitato il proprio potere giudiziario adeguatamente e adempiendo i propri obblighi di motivazione. Il rispetto di questi ultimi non può essere valutato in astratto, dovendo invece prendere in esame l’intero iter decisionale, il contesto probatorio effettivamente impiegato e il rigore della trasparenza logica. Nel farlo, il giudice convenzionale non può fungere da mero supervisore cassazionale e deve scrutinare, più che l’esaustività formale, l’adeguatezza delle motivazioni rese.
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