Non integra una violazione dell’art. 13 CEDU in combinato disposto con gli artt. 8 e 14 il controllo d’identità ad opera della polizia francese denunciato quale caso di profilazione razziale, avendo i ricorrenti avuto accesso a un rimedio giurisdizionale effettivo.
Riferimenti normativi
Art. 8 CEDU
Art. 13 CEDU
Art. 14 CEDU
Massima
1. I controlli di identità espletati dalle forze dell’ordine nazionali integrano un’ingerenza nella sfera personalissima dell’individuo, tutelata dall’art. 8 CEDU, incidendo sull’identità dello stesso e sulla sua autopercezione nello spazio pubblico. Non è necessario che i controlli siano seguiti dallo svolgimento di ulteriori misure coercitive: essi possono rientrare nell’ambito applicativo della Convenzione EDU laddove superino una soglia minima di gravità. Pertanto, il carattere discriminatorio dei controlli operati deve essere scrutinato alla luce dell’art. 14 in combinato disposto con l’art. 8 della CEDU.
2. L’asserita profilazione etnica nell’ambito di controlli di polizia produce, a carico dei ricorrenti, l’onere di un principio di prova della differenza di trattamento, che può anche consistere in un insieme di circostanze gravi, precise e concordanti. Fornito tale principio di prova, all’autorità pubblica spetta la dimostrazione che la differenza di trattamento risponde a giustificazioni oggettive e ragionevoli. La discriminazione fondata su motivazioni razziali o etniche esige un controllo particolarmente rigoroso, alla luce della tutela peculiare da garantire al pluralismo e all’uguaglianza in un assetto democratico.
3. Il fatto che nel diritto nazionale manchi un obbligo generale di tracciabilità dei controlli d’identità può costituire un potenziale ostacolo al controllo giurisdizionale; tuttavia, questa circostanza non determina di per sé la violazione dell’art. 13 CEDU, laddove l’ordinamento preveda un rimedio giurisdizionale effettivo. L’effettività del ricorso non è condizionata all’esito positivo per il ricorrente, bensì dalla possibilità concreta di sottoporre le proprie doglianze a un giudice competente che svolga un esame completo, adeguato e motivato. Una volta espletato questa procedura, l’eventuale rigetto della domanda non equivale, di per sé, a una carenza di tutela effettiva.
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