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Begić c. Bosnia ed Erzegovina, N. 5067/23, Corte EDU (Quarta Sezione), 3 febbraio 2026

Data
03/02/2026
Tipologia Sentenza
Numerazione 5067/23

Abstract

Esclusione degli “altri” dalle cariche direttive parlamentari in Bosnia ed Erzegovina costituisce discriminazione etnica contraria all’art. 1 Protocollo n. 12 CEDU.

Riferimenti normativi

Art. 1, Prot. 12 CEDU

Massima

1. Il ricorrente, parlamentare della Bosnia ed Erzegovina e membro del partito Fronte Democratico, apparteneva alla categoria degli “Altri”, non dichiarando alcuna affiliazione ai “popoli costituenti” (bosgnacchi, croati e serbi). In forza dell’art. IV § 3 (b) della Costituzione, tuttavia, le cariche di Presidente e Vicepresidenti della Camera dei rappresentanti erano riservate esclusivamente a membri appartenenti a tali gruppi etnici. Nel 2022, il ricorrente veniva formalmente candidato alla carica di Presidente/Vicepresidente della Camera dei rappresentanti, ma la sua candidatura non veniva neppure sottoposta a votazione, in quanto incompatibile con le disposizioni costituzionali e regolamentari vigenti, che escludevano in radice i soggetti non appartenenti ai “popoli costituenti”. Egli adiva quindi la Corte EDU lamentando una discriminazione fondata sull’origine etnica, in violazione, tra l’altro, dell’art. 1 del Protocollo n. 12 CEDU.

2. La Corte europea dei diritti dell’uomo ha ritenuto applicabile l’art. 1 del Protocollo n. 12, rilevando che il diritto di partecipare alla vita pubblica e di accedere a cariche parlamentari costituisce un “diritto previsto dalla legge”, il cui godimento deve essere garantito senza discriminazioni. Nel merito, la Corte ha accertato che la normativa costituzionale introduceva una differenza di trattamento tra soggetti in situazioni analoghe, escludendo automaticamente il ricorrente dalla possibilità di candidarsi alle suddette cariche unicamente in ragione della sua mancata appartenenza ai “popoli costituenti”. Richiamando la propria consolidata giurisprudenza (in particolare i precedenti Sejdić e FinciZornićPilav), la Corte ha ribadito che le differenze di trattamento fondate sull’origine etnica devono essere sottoposte a un controllo particolarmente rigoroso e, di regola, non possono essere giustificate in una società democratica. Pur riconoscendo il contesto storico-costituzionale derivante dagli Accordi di Dayton e le esigenze di equilibrio tra gruppi etnici, la Corte ha ritenuto che tali elementi non fossero idonei a giustificare l’esclusione totale dei soggetti appartenenti alla categoria degli “Others” dall’accesso alle cariche in questione. Di conseguenza, la Corte ha concluso, all’unanimità, per la violazione dell’art. 1 del Protocollo n. 12 alla Convenzione, ritenendo assorbite le ulteriori doglianze.