Le norme nazionali che impediscono di sindacare la nomina dei giudici violano il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva. Tuttavia, eventuali irregolarità nella procedura di nomina non escludono automaticamente l’indipendenza del giudice, richiedendo una valutazione concreta e complessiva.
1. Un'irregolarità commessa in occasione della nomina di un giudice non è sufficiente, di per sé, per concludere che tale giudice non è indipendente, essendo necessaria una valutazione globale di tutte le circostanze che accompagnano la nomina di tale giudice.
2. Gli Stati membri dell’Unione europea devono stabilire un quadro normativo che consenta tenuto conto della natura e della gravità delle irregolarità commesse durante la procedura di nomina dei giudici, di valutare le possibilità per le persone irregolarmente nominate ai posti di giudice di continuare ad esercitare le loro funzioni.
3. La normativa interna che impedisce agli organi giudiziari di sindacare la legittimità della nomina di altri giudici, limitando così la possibilità di verificare il rispetto del requisito del “tribunale precostituito per legge”, è in contrasto con l’art. 19(1) co. 2° TUE (diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva) e va pertanto disapplicata.
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