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Shipova, Causa C-43/24, CGUE (Seconda Sezione), 12 marzo 2026

Abstract

Libertà di circolazione, cambiamento di genere e trascrizione dei dati nel registro di stato civile

Riferimenti normativi

Art. 21 TFUE
Art. 4, par. 3 Direttiva 2004/28
Art. 7 Carta
Art. 8 CEDU

Massima

1. Gli articoli 21 TFUE e 4, par. 3, della direttiva 2004/38, letti alla luce dell’art. 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, ostano a una normativa nazionale che non consenta la modifica dei dati relativi al nome, al cognome, al patronimico e al numero identificativo iscritti nel registro dello stato civile al fine di riflettere il cambiamento di genere della persona interessata.

2. L’art. 7 della Carta sul rispetto alla vita privata e familiare corrisponde all’art. 8 CEDU nel cui ambito di applicazione rientra la tutela dell’identità di genere e che comporta l’obbligo positivo per gli Stati di predisporre procedure che consentano, ove necessario, l’adeguamento dei dati relativi al sesso nei documenti ufficiali, senza subordinare tale adeguamento al fatto che il soggetto interessato abbia subito modifiche corporali incidenti sul suo sesso biologico.

3. Il diritto UE osta a che il giudice nazionale sia vincolato a un’interpretazione della normativa interna fornita dalla Corte costituzionale nazionale qualora essa impedisca la modifica dei dati nel registro dello stato civile in contrasto con l’interpretazione del diritto dell’Unione fornita dalla Corte di giustizia.